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Castelfranco Veneto e Montebelluna
avv. Emanuela Zardo

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Eccezione d’inadempimento nei contratti tra imprese: quando si può sospendere la prestazione

5 ott
Tempo di lettura: 2 min

Nei contratti con prestazioni corrispettive, una parte può in determinate condizioni rifiutarsi di adempiere se l’altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente. È il meccanismo previsto dall’articolo 1460 del codice civile. Nei rapporti tra imprese, però, sospendere una fornitura, un pagamento o un servizio richiede una verifica attenta del contratto e delle circostanze.

Quando opera l’eccezione d’inadempimento

La regola riguarda contratti in cui le prestazioni delle parti sono tra loro corrispettive. Se una parte non esegue la prestazione dovuta, l’altra può opporre il mancato adempimento e rifiutare temporaneamente di eseguire la propria, salvo che siano stati stabiliti termini diversi o che la natura del contratto imponga una diversa sequenza.

Le scadenze contrattuali restano decisive

Se il contratto prevede, per esempio, che una parte debba pagare anticipatamente e l’altra consegnare soltanto in seguito, non si può ignorare l’ordine delle prestazioni richiamando in modo generico l’articolo 1460. Prima di sospendere occorre quindi ricostruire con precisione quali obblighi siano già scaduti e quali siano ancora futuri.

Il limite della buona fede

La legge precisa che il rifiuto di eseguire la propria prestazione non è consentito quando, avuto riguardo alle circostanze, risulta contrario alla buona fede. La proporzione tra l’inadempimento contestato e la sospensione adottata è quindi centrale: un’irregolarità minima non giustifica automaticamente il blocco totale di una prestazione molto più rilevante.

Sospensione e risoluzione non coincidono

L’eccezione d’inadempimento serve a sospendere o rifiutare la prestazione in presenza dell’inadempimento altrui; non equivale di per sé alla risoluzione del contratto. Se l’obiettivo è sciogliere il rapporto, occorre verificare i diversi strumenti previsti dalla legge e dal contratto.

Cosa documentare prima di sospendere

È opportuno conservare contratto, ordini, scadenze, contestazioni, comunicazioni, prove delle prestazioni eseguite e ogni documento che dimostri l’inadempimento della controparte. Una decisione operativa non accompagnata da una ricostruzione documentale può diventare essa stessa fonte di contestazione.

Forniture continuative e rapporti complessi

Nei rapporti continuativi la situazione può essere più delicata perché le prestazioni si susseguono nel tempo. Occorre stabilire se l’inadempimento riguarda una singola consegna, un pagamento isolato o un comportamento che compromette l’intero equilibrio contrattuale.

Quando serve una diffida

In alcuni casi è opportuno formalizzare la contestazione e assegnare un termine per l’adempimento. L’eccezione d’inadempimento e la diffida ad adempiere hanno però funzioni diverse e non vanno confuse.

Evitare sospensioni automatiche

Prima di interrompere una prestazione è quindi necessario verificare reciprocità degli obblighi, scadenze, gravità dell’inadempimento e buona fede. Lo Studio Legale Avv. Emanuela Zardo, con sedi a Montebelluna e Castelfranco Veneto, assiste le imprese nella gestione dei contratti commerciali e delle situazioni di inadempimento.

 
 
 

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