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Contratto tra imprese e comunicazione formale di diffida ad adempiere

Diffida ad adempiere nei contratti tra imprese: termine, contenuto ed effetti

2 ott
Tempo di lettura: 2 min

Quando una parte di un contratto tra imprese non adempie, la diffida ad adempiere può essere utilizzata per assegnare un ultimo termine e collegare al suo inutile decorso la risoluzione del contratto. Non è però una semplice lettera di sollecito: deve essere costruita in modo coerente con l’articolo 1454 del codice civile e con il rapporto concreto.

Prima di inviarla occorre verificare quale obbligazione sia rimasta ineseguita, se l’inadempimento abbia rilievo sufficiente, quale termine concedere e quali conseguenze si vogliono effettivamente ottenere.

Che cosa distingue la diffida da un sollecito

Un sollecito chiede l’adempimento ma non produce necessariamente gli effetti tipici della diffida prevista dal codice civile. La diffida ad adempiere contiene invece l’intimazione a eseguire la prestazione entro un termine e la dichiarazione che, decorso inutilmente quel termine, il contratto si intenderà risolto.

Per questo la formulazione deve essere chiara: una comunicazione ambigua rischia di non esprimere in modo sufficiente la volontà richiesta dalla legge.

Il termine assegnato

L’articolo 1454 prevede, come regola, un termine non inferiore a quindici giorni, salvo che per la natura del contratto o secondo gli usi risulti congruo un termine minore oppure che le parti abbiano pattuito diversamente.

La scelta del termine non dovrebbe quindi essere automatica. Occorre considerare la prestazione ancora dovuta, il tempo materialmente necessario per eseguirla e ciò che il contratto già prevede.

Quale inadempimento contestare

La diffida dovrebbe individuare con precisione l’obbligazione non adempiuta: consegna, pagamento, completamento di un’attività, rilascio di documentazione o altra prestazione prevista dal contratto.

Una contestazione troppo generica rende più difficile comprendere che cosa debba essere fatto entro il termine e può alimentare successive discussioni sulla gravità dell’inadempimento.

Forma e prova della ricezione

La diffida deve essere fatta per iscritto. Nei rapporti tra imprese è inoltre essenziale poter dimostrare contenuto, data di invio e ricezione.

PEC o altri mezzi idonei a documentare la comunicazione consentono di ricostruire con maggiore precisione la decorrenza del termine e ciò che è stato effettivamente intimato.

Cosa accade se il termine scade

Se ricorrono i presupposti e l’altra parte non adempie entro il termine assegnato, il contratto può risultare risolto di diritto secondo il meccanismo dell’articolo 1454.

La risoluzione non elimina però automaticamente ogni questione economica: possono restare da regolare restituzioni, fatture, danni, penali, beni già consegnati e altre conseguenze del rapporto.

Quando la diffida non è lo strumento giusto

Non ogni problema contrattuale richiede una diffida ad adempiere. Se il contratto contiene una clausola risolutiva espressa, se la prestazione non è più utile, se l’inadempimento è già definitivo o se l’obiettivo è mantenere il rapporto, può essere necessario valutare strumenti differenti.

È quindi utile scegliere il rimedio in funzione dell’obiettivo commerciale e giuridico, non soltanto della presenza di un ritardo.

Documenti da verificare prima dell’invio

Contratto, condizioni generali, ordini, corrispondenza, contestazioni precedenti, scadenze e prova delle prestazioni già eseguite consentono di definire correttamente la diffida.

Una cronologia ordinata aiuta anche a evitare che la controparte opponga un precedente inadempimento o una diversa ricostruzione delle obbligazioni reciproche.

 
 
 

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