Un condomino può installare pannelli fotovoltaici sul tetto comune?
Impianti da fonti rinnovabili, uso delle parti comuni, comunicazione all’amministratore e limiti dell’assemblea

Sì. L’articolo 1122-bis del codice civile consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità immobiliari anche sul lastrico solare e su altre superfici comuni idonee. Il condomino deve però rispettare le parti comuni, il decoro e i diritti degli altri condomini; se sono necessarie modifiche delle parti comuni, deve darne comunicazione all’amministratore indicando contenuto e modalità degli interventi.
La legge consente l’uso delle superfici comuni
La disciplina introdotta con la riforma del condominio ammette espressamente impianti destinati a una singola unità. Il fatto che il tetto o il lastrico sia comune non significa quindi che ogni installazione individuale sia vietata.
Quando va informato l’amministratore
Se l’intervento comporta modificazioni delle parti comuni, l’interessato deve comunicarlo all’amministratore specificando contenuto e modalità di esecuzione. La comunicazione consente al condominio di valutare concretamente l’impatto dell’intervento.
Che cosa può fare l’assemblea
L’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele per preservare stabilità, sicurezza e decoro architettonico. Può inoltre disciplinare la ripartizione dell’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse possibilità di utilizzo da parte degli altri condomini.
L’assemblea può vietare l’impianto in modo assoluto?
La presenza dell’articolo 1122-bis impedisce di trattare l’installazione come attività vietata per principio. Eventuali limitazioni devono collegarsi alle esigenze tutelate dalla legge e alla situazione concreta dell’edificio.
Stabilità, sicurezza e decoro
Il progetto deve evitare pregiudizi alle parti comuni e rispettare la sicurezza dell’edificio. Anche il decoro architettonico può assumere rilievo. Per questo è opportuno predisporre una documentazione tecnica chiara prima di eseguire l’intervento.
Come si divide lo spazio del tetto
Il diritto del singolo non può eliminare la possibilità degli altri condomini di utilizzare in modo compatibile la parte comune. Quando la superficie è limitata, può essere necessario organizzare l’uso in modo da preservare analoghe possibilità future.
Servono autorizzazioni amministrative?
Le regole condominiali non sostituiscono quelle edilizie, paesaggistiche o tecniche eventualmente applicabili. Il proprietario deve quindi verificare anche gli adempimenti esterni al condominio con i professionisti competenti.
Errore frequente
Un errore comune è pensare che basti essere comproprietari del tetto per occupare liberamente qualsiasi superficie. La facoltà esiste, ma deve essere esercitata senza comprimere indebitamente i diritti altrui e rispettando le cautele previste dalla legge.
In sintesi
Il fotovoltaico individuale sulle parti comuni è ammesso, ma va progettato e comunicato correttamente. Lo Studio Legale Avv. Emanuela Zardo, con sedi a Montebelluna e Castelfranco Veneto, presta assistenza nelle questioni condominiali e nella verifica delle deliberazioni e dei rapporti tra condomini.
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