La rinuncia all’eredità può essere revocata?
Revoca della rinuncia, termine per accettare e diritti degli altri chiamati e dei terzi

Sì, ma non sempre. Chi ha rinunciato all’eredità può ancora accettarla finché il diritto di accettare non si è prescritto, a condizione che l’eredità non sia già stata acquistata da un altro chiamato. Restano inoltre salvi i diritti acquisiti dai terzi.
La regola dell’articolo 525 del codice civile
La legge consente al rinunciante di cambiare scelta e accettare successivamente l’eredità entro i limiti previsti dall’articolo 525 del codice civile. Non si tratta quindi di una revoca libera e sempre possibile: occorre verificare ciò che è avvenuto dopo la rinuncia.
Se un altro chiamato ha già accettato
Il limite più importante riguarda l’eventuale acquisto dell’eredità da parte di un altro chiamato. Se, per effetto della rinuncia, un altro soggetto è subentrato e ha acquistato l’eredità, la posizione del rinunciante non può essere ricostruita ignorando quell’acquisto.
Il termine per accettare
La possibilità di tornare sulla rinuncia presuppone che non sia decorso il termine entro il quale il diritto di accettare l’eredità può essere esercitato. La cronologia della successione è quindi essenziale.
Diritti dei terzi
La legge tutela i diritti che i terzi abbiano già acquistato sui beni dell’eredità. Per questo la verifica non può limitarsi alla dichiarazione di rinuncia: occorre capire se nel frattempo siano intervenuti atti o acquisti che incidono sulla situazione.
Come si accetta dopo la rinuncia
La successiva accettazione deve rispettare le regole previste per l’accettazione dell’eredità. Prima di procedere è utile verificare se esistano altri chiamati, eventuali accettazioni già compiute e lo stato dei beni ereditari.
Atti compiuti dopo la rinuncia
Il comportamento tenuto dopo la rinuncia può avere rilievo nella ricostruzione complessiva. Gestione di beni, rapporti con banche, vendite o altre iniziative devono essere esaminate per evitare che una scelta successoria venga valutata isolatamente dal resto dei fatti.
Debiti ereditari
Prima di decidere di accettare dopo una precedente rinuncia è opportuno ricostruire non soltanto i beni ma anche i debiti del defunto. La possibilità giuridica di accettare non equivale alla convenienza economica dell’operazione.
Domande correlate
La rinuncia può essere semplicemente cancellata dal notaio? Non è questo il meccanismo: occorre verificare se ricorrono le condizioni per una successiva accettazione.
Posso accettare se mio fratello ha già accettato l’eredità dopo la mia rinuncia? La posizione va verificata alla luce dell’acquisto già intervenuto e delle regole dell’articolo 525.
La revoca fa perdere efficacia agli atti dei terzi? No: i diritti già acquistati dai terzi restano tutelati nei limiti previsti dalla legge.
Nota informativa
I contenuti di questa pagina hanno esclusivamente scopo divulgativo e informativo. Non costituiscono parere legale né sostituiscono la consulenza personalizzata di un professionista, necessaria per valutare correttamente ogni caso concreto. La normativa può variare nel tempo e alcune informazioni potrebbero non rispecchiare più la disciplina vigente alla data di lettura. La consultazione di questo testo non instaura alcun rapporto professionale tra l’utente e lo Studio Legale Zardo. Lo Studio declina ogni responsabilità per scelte o iniziative assunte dal lettore sulla sola base delle informazioni qui riportate.