Fusione per incorporazione tra S.r.l.: progetto, decisione ed effetti sui rapporti
La fusione per incorporazione è l’operazione con cui una società incorpora una o più altre società. L’articolo 2501 del codice civile prevede infatti che la fusione possa avvenire mediante costituzione di una nuova società oppure mediante incorporazione. Nella seconda ipotesi la società incorporante resta in vita e assume i diritti e gli obblighi delle società incorporate.
Il punto di partenza è il progetto di fusione
Gli organi amministrativi delle società partecipanti redigono un progetto di fusione. Il documento deve indicare, tra l’altro, le società coinvolte, l’atto costitutivo della società risultante o incorporante con le eventuali modifiche, il rapporto di cambio delle quote quando necessario e gli altri elementi richiesti dalla legge.
Deposito e informazione dei soci
Il progetto deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure, nei casi previsti, pubblicato sul sito internet della società con modalità idonee a garantire autenticità e certezza della data. La disciplina prevede inoltre specifici documenti e termini informativi prima della decisione, con alcune possibilità di rinuncia unanime nei casi consentiti.
La decisione sulla fusione
Dopo la fase preparatoria, ciascuna società partecipante deve approvare il progetto secondo le regole applicabili al proprio tipo societario e al proprio statuto. Per una S.r.l. occorre quindi coordinare le norme sulla fusione con quelle sulle decisioni dei soci e sulle modifiche dell’atto costitutivo.
Il rapporto di cambio
Quando i soci della società incorporata devono ricevere partecipazioni nella società incorporante, assume rilievo il rapporto di cambio. La sua determinazione richiede una valutazione coerente delle società coinvolte e della struttura dell’operazione. In determinate situazioni la legge prevede relazioni e verifiche specifiche; in altre sono possibili semplificazioni.
Tutela dei creditori
La fusione può incidere sul patrimonio che garantisce i creditori delle società partecipanti. Per questo la disciplina attribuisce loro strumenti di tutela e prevede termini prima che l’operazione possa essere attuata, salvo le eccezioni e le garanzie ammesse dalla legge.
Che cosa accade dopo la fusione
L’articolo 2504-bis stabilisce che la società risultante dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Contratti, crediti, debiti e controversie non vanno quindi letti come rapporti cancellati, ma come rapporti che proseguono in capo alla società risultante o incorporante.
Documenti e verifiche operative
Prima di avviare l’operazione è utile ricostruire statuti, compagine sociale, partecipazioni, finanziamenti, garanzie, contenziosi, contratti rilevanti e situazioni patrimoniali. Anche eventuali clausole di change of control o obblighi informativi verso banche e controparti possono assumere rilievo.
Fusione e cessione di quote non sono la stessa operazione
Un’operazione che richiede coordinamento
La fusione per incorporazione coinvolge contemporaneamente governance, patrimonio, soci e rapporti con i terzi. Lo Studio Legale Avv. Emanuela Zardo, con sedi a Montebelluna e Castelfranco Veneto, presta assistenza alle imprese nella lettura della documentazione societaria e nella gestione giuridica delle operazioni straordinarie.
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