top of page

Castelfranco Veneto e Montebelluna
avv. Emanuela Zardo

Sezione dell'avvocato

Accordo tra imprese con clausola risolutiva espressa

Clausola risolutiva espressa nei contratti tra imprese: quando produce effetti

2 ott
Tempo di lettura: 2 min

Nei contratti tra imprese la clausola risolutiva espressa permette alle parti di stabilire in anticipo quali specifici inadempimenti potranno condurre alla risoluzione del rapporto. Il meccanismo previsto dall’articolo 1456 del codice civile non coincide però con una formula generica secondo cui «ogni violazione comporta la risoluzione».

Per funzionare correttamente la clausola deve essere letta insieme agli obblighi contrattuali che individua e, quando si verifica l’inadempimento, la parte interessata deve manifestare la volontà di avvalersene.

Qual è la funzione della clausola

Le parti possono attribuire a determinati obblighi un rilievo tale da consentire la risoluzione del contratto se quegli obblighi non vengono rispettati. La clausola consente quindi di definire preventivamente eventi considerati essenziali per la prosecuzione del rapporto.

È particolarmente utilizzata nei contratti continuativi, nelle forniture, nei servizi e nei rapporti commerciali in cui alcuni adempimenti hanno importanza decisiva.

Gli obblighi devono essere individuati

Una clausola costruita bene richiama obbligazioni riconoscibili: per esempio il pagamento entro determinate scadenze, il rispetto di un’esclusiva, specifici obblighi di riservatezza o altre prestazioni chiaramente definite.

Formule eccessivamente generiche possono creare incertezza sull’effettiva applicabilità del meccanismo dell’articolo 1456 e sull’inadempimento che le parti intendevano rendere risolutivo.

La risoluzione non scatta sempre automaticamente

Quando si verifica l’inadempimento previsto, il contratto si risolve secondo il meccanismo della clausola quando la parte interessata dichiara all’altra di volersi avvalere della clausola.

È quindi importante documentare la dichiarazione e distinguerla da una semplice contestazione o da una richiesta di regolarizzare il rapporto.

Clausola risolutiva e diffida ad adempiere

La clausola risolutiva espressa e la diffida ad adempiere sono strumenti diversi. La prima nasce dal contratto e riguarda obblighi specificamente individuati; la seconda è un meccanismo legale che assegna un termine per adempiere.

In presenza di una clausola contrattuale non è prudente inviare automaticamente una diffida senza prima verificare quale rimedio si vuole utilizzare e quali effetti produce la comunicazione.

Rinuncia o comportamento successivo

Dopo l’inadempimento, il comportamento della parte interessata può assumere rilievo. Continuare il rapporto, accettare prestazioni tardive o negoziare nuove condizioni senza chiarire la propria posizione può complicare la ricostruzione successiva.

Se si intende utilizzare la clausola, è opportuno mantenere coerenza tra la dichiarazione inviata e la gestione operativa del contratto.

Effetti economici della risoluzione

La risoluzione può aprire ulteriori questioni su pagamenti, restituzioni, penali, danni e attività già eseguite. La clausola risolutiva non determina da sola l’importo delle conseguenze economiche.

Occorre quindi leggere anche le clausole su responsabilità, limitazioni, penali, restituzione dei beni e chiusura del rapporto.

Controllo prima di utilizzare la clausola

Prima di dichiarare la risoluzione è utile verificare il testo contrattuale sottoscritto, l’obbligo richiamato, la prova dell’inadempimento e le comunicazioni già scambiate.

L’obiettivo è evitare che una dichiarazione destinata a chiudere il rapporto venga poi contestata perché riferita a un obbligo non compreso nella clausola o a fatti non sufficientemente documentati.

 
 
 

Commenti


Non puoi più commentare questo post. Contatta il proprietario del sito per avere più informazioni.

Nota informativa

I contenuti di questa pagina hanno finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituiscono parere o consulenza legale. Ogni situazione concreta richiede una valutazione specifica delle circostanze e della documentazione disponibile. Normativa e orientamenti giurisprudenziali possono modificarsi nel tempo; le informazioni riportate devono pertanto essere considerate con riferimento alla data di aggiornamento dell'articolo. La consultazione del sito non instaura alcun rapporto professionale con lo Studio Legale Avv. Emanuela Zardo.

P.IVA 04639390261

Studio Legale Avv. Emanuela Zardo

31033 Castelfranco Veneto (Treviso) - Piazza della Serenissima, 60

31044 Montebelluna (Treviso) - Piazza Enzo Ferrari, 16

bottom of page