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Contratto tra imprese con somma versata a titolo di caparra confirmatoria

Caparra confirmatoria nei contratti tra imprese: recesso, risoluzione e restituzione

3 ott
Tempo di lettura: 2 min

Nei contratti tra imprese la caparra confirmatoria può avere una funzione molto più rilevante di un semplice anticipo. Se il contratto viene regolarmente eseguito, la somma viene restituita o imputata alla prestazione; se invece una parte è inadempiente, l’articolo 1385 del codice civile collega alla caparra specifiche possibilità di recesso.

Prima di utilizzare questo strumento occorre distinguere la caparra da un acconto, chiarire quale somma abbia effettivamente tale funzione e verificare quale rimedio la parte non inadempiente intenda scegliere.

Caparra e acconto non sono la stessa cosa

Un acconto è normalmente una parte anticipata della prestazione economica. La caparra confirmatoria ha invece una funzione collegata anche all’inadempimento e ai rimedi che la legge riconosce alla parte non inadempiente.

Nel contratto dovrebbe risultare chiaramente a quale titolo la somma viene versata, evitando formule che rendano incerta la qualificazione.

Se il contratto viene eseguito

In caso di adempimento, la caparra deve essere restituita oppure imputata alla prestazione dovuta. Nei contratti di compravendita, per esempio, può quindi essere conteggiata nel prezzo finale secondo quanto pattuito.

È utile che documenti contabili, bonifici e contratto utilizzino una terminologia coerente per evitare che, in caso di contestazione, la somma venga interpretata diversamente.

Se è inadempiente chi ha versato la caparra

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto e trattenere la caparra secondo il meccanismo dell’articolo 1385.

La scelta del recesso con ritenzione della caparra deve essere distinta dalla domanda di esecuzione o di risoluzione del contratto secondo le regole ordinarie.

Se è inadempiente chi ha ricevuto la caparra

Quando l’inadempimento è imputabile alla parte che ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere ed esigere il doppio della somma versata.

Anche in questo caso il rimedio presuppone che la somma sia effettivamente qualificabile come caparra confirmatoria e che sussista un inadempimento rilevante.

Recesso oppure risoluzione

La parte non inadempiente può preferire, invece del meccanismo della caparra, chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto. In tale ipotesi il risarcimento del danno segue le regole generali.

La scelta va quindi effettuata valutando importo della caparra, danno effettivamente subito, interesse alla prosecuzione del contratto e possibilità concreta di ottenere la prestazione.

Documenti e prova

Contratto, causale del pagamento, fatture, corrispondenza e contestazioni sono essenziali per ricostruire la funzione della somma e l’inadempimento.

Una clausola chiara dovrebbe indicare l’importo, il titolo di caparra confirmatoria, la prestazione cui si collega e il coordinamento con le altre clausole del contratto.

Errori da evitare

Non è prudente considerare automaticamente ogni anticipo come caparra confirmatoria. Allo stesso modo, chiedere il doppio della somma senza avere prima verificato la qualificazione contrattuale e la posizione di inadempimento può generare una contestazione ulteriore.

Prima di comunicare recesso o risoluzione è utile definire con precisione il rimedio scelto e mantenere coerente il comportamento successivo.

 
 
 

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