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Due condomini possono chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria?

Richiesta all’amministratore, requisito di un sesto del valore dell’edificio, dieci giorni e autoconvocazione

Edificio condominiale e documenti per la richiesta di un’assemblea straordinaria

Sì. L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile consente di chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria quando la richiesta proviene da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio. Se l’amministratore non provvede entro dieci giorni dalla richiesta, i condomini richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

Quando può essere chiesta un’assemblea straordinaria
L’amministratore può convocarla quando lo ritiene necessario, ma la legge attribuisce anche ai condomini un potere di iniziativa. La richiesta può riguardare questioni che richiedono una decisione dell’assemblea senza attendere la riunione ordinaria annuale.

Servono almeno due condomini
La richiesta prevista dall’articolo 66 non può provenire da un solo condomino se l’obiettivo è utilizzare questo specifico meccanismo. Devono essere almeno due e, insieme, devono rappresentare almeno un sesto del valore dell’edificio. Occorre quindi verificare anche i millesimi.

Che cosa deve contenere la richiesta
È opportuno indicare in modo chiaro gli argomenti che si chiede di inserire all’ordine del giorno. Una richiesta documentata e precisa consente di dimostrare la data di ricezione e il contenuto della domanda rivolta all’amministratore.

Quanto tempo ha l’amministratore
La legge prevede che, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i condomini che l’hanno presentata possano provvedere direttamente alla convocazione. Il termine riguarda quindi l’attivazione dell’amministratore dopo la richiesta, non la data entro cui l’assemblea deve necessariamente svolgersi.

Come avviene l’autoconvocazione
Quando ricorrono i presupposti, i condomini richiedenti possono convocare direttamente l’assemblea. Devono comunque essere rispettate le regole sulla convocazione degli aventi diritto, sull’ordine del giorno e sui termini dell’avviso. Errori in questa fase possono esporre la successiva deliberazione a contestazioni.

Se manca l’amministratore
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino. È una situazione diversa dalla richiesta rivolta a un amministratore in carica.

Può servire per discutere la revoca dell’amministratore?
Sì, se sono rispettati i requisiti previsti. L’articolo 1129 considera inoltre il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e la nomina del nuovo amministratore tra le possibili gravi irregolarità.

Errore frequente
Non basta raccogliere informalmente alcune firme e riunirsi. La convocazione deve essere gestita correttamente, indicando gli argomenti e coinvolgendo tutti gli aventi diritto secondo le forme previste.

In sintesi
La richiesta di due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio è uno strumento concreto per attivare l’assemblea straordinaria. Lo Studio Legale Avv. Emanuela Zardo, con sedi a Montebelluna e Castelfranco Veneto, presta assistenza nella verifica delle procedure condominiali e delle deliberazioni assembleari.

Nota informativa

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I contenuti di questa pagina hanno esclusivamente scopo divulgativo e informativo. Non costituiscono parere legale né sostituiscono la consulenza personalizzata di un professionista, necessaria per valutare correttamente ogni caso concreto. La normativa può variare nel tempo e alcune informazioni potrebbero non rispecchiare più la disciplina vigente alla data di lettura. La consultazione di questo testo non instaura alcun rapporto professionale tra l’utente e lo Studio Legale Zardo. Lo Studio declina ogni responsabilità per scelte o iniziative assunte dal lettore sulla sola base delle informazioni qui riportate.

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