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Donazioni indirette ai figli e casa acquistata con aiuto dei genitori: quando rientrano in eredità

Donazioni indirette ai figli: quando rientrano in eredità e come si provano?

Guida operativa al caso più frequente: pagamento del prezzo, estinzione di mutui e lavori sull’immobile del figlio, tra conferimento e conguaglio tra coeredi

Documenti di compravendita e bonifici appoggiati su un tavolo con planimetria dell’immobile

Caso pratico: casa acquistata anni prima con denaro dei genitori, oggi contesa tra fratelli

Scenario
Un figlio ha acquistato anni fa un appartamento. Parte del prezzo è stata versata dai genitori tramite bonifici, assegni o pagamento diretto al costruttore. Alla morte del genitore, gli altri eredi contestano che quell’aiuto fosse una donazione indiretta e chiedono che venga “riportata” in eredità. Il beneficiario sostiene che fosse un sostegno occasionale o un prestito poi restituito. Come si inquadra correttamente la vicenda e quali sono i passaggi operativi?

Che cos’è, in concreto, la donazione indiretta
Si parla di donazione indiretta quando un soggetto arricchisce un altro senza un contratto di donazione formale, ma attraverso un’operazione diversa (ad esempio il pagamento del prezzo di una casa intestata al figlio, l’estinzione del suo mutuo, la fornitura di arredi o lavori a titolo gratuito). In successione, queste attribuzioni possono dover essere imputate o conferite a favore della massa ereditaria, per ristabilire l’equilibrio tra gli eredi.

Quando scatta il “riporto” in eredità
Di regola, i figli che hanno ricevuto donazioni, dirette o indirette, devono “metterle a confronto” con gli altri coeredi per ripartire il patrimonio in modo proporzionale. La ricostruzione è pratica: si valuta se, quanto e quando quell’aiuto abbia realmente accresciuto il patrimonio del beneficiario. È irrilevante che l’elargizione sia avvenuta molti anni prima, purché sia dimostrabile e collegata all’acquisto o al vantaggio ottenuto.

Aiuto familiare o liberalità? La linea di demarcazione
Non ogni aiuto è una donazione. Rientrano nella normale solidarietà familiare, e quindi non si riportano in eredità:
• le spese ordinarie di mantenimento o di istruzione, proporzionate al tenore di vita della famiglia;
• gli aiuti modesti e occasionali, privi di impatto patrimoniale stabile.

Tendono invece a qualificarsi come liberalità rilevanti gli interventi che:
• coprono una quota significativa del prezzo di un immobile, di un terreno o di un’attività;
• estinguono o riducono in modo consistente un debito del beneficiario (ad esempio rate di mutuo);
• finanziano ristrutturazioni, opere o arredi che aumentano il valore del bene.

Come si prova la donazione indiretta
Nel contenzioso successorio la prova è determinante. In concreto, è utile raccogliere e ordinare:
• tracce bancarie: bonifici, assegni, ordini di pagamento, estratti conto dei genitori e del figlio, movimenti verso il venditore o l’impresa;
• documenti dell’operazione: preliminare e rogito, fatture di lavori o arredi, quietanze, perizie, contratti di mutuo e relative estinzioni;
• corrispondenza e messaggi: e-mail, comunicazioni con l’agenzia o il costruttore, note del notaio, eventuali dichiarazioni del tempo;
• testimonianze qualificate: professionisti coinvolti (notaio, agente, direttore lavori) e persone che abbiano percezione diretta dell’intervento economico.

Il beneficiario può sostenere che non si trattasse di liberalità, ma di prestito. In tal caso, occorre indicare la prova del finanziamento e delle restituzioni (piani di rientro, bonifici di ritorno, quietanze). In assenza di riscontri, la tesi del prestito è di regola fragile.

Intestazione dell’immobile e comproprietà della coppia
Frequente il caso in cui l’immobile sia intestato ai conviventi o ai coniugi del beneficiario. Se l’apporto economico è tracciabile in capo al genitore, e l’acquisto è andato a vantaggio della coppia, la liberalità può riguardare entrambi gli intestatari. Questo incide sul riparto: la quota “donata” non si limita alla metà del figlio, ma può estendersi alla parte dell’altro intestatario, con riflessi su eventuali rimborsi e regresso.

Dispensa dal conferimento: quando l’aiuto resta “fuori”
Il genitore può avere dispensato il figlio dall’obbligo di rimettere in comunione la liberalità (ad esempio in un testamento). La dispensa deve emergere con chiarezza e non può violare la quota che spetta di diritto agli altri. Se manca, l’aiuto rientra nei conteggi.

Il metodo di calcolo: in natura o per imputazione
Due le vie operative:
• conferimento in natura: il bene ricevuto torna idealmente nella massa, valutato al suo attuale valore; la divisione tiene conto di tale imputazione;
• conguaglio per equivalente: il beneficiario mantiene il bene, ma riconosce agli altri coeredi un conguaglio economico proporzionale.

La scelta dipende da natura del bene, tempi trascorsi, trasformazioni eseguite e interesse concreto del gruppo familiare. È frequente la necessità di una perizia tecnica per una stima aggiornata e argomentata, utile sia in trattativa sia in giudizio.

Cointestazioni e prelievi prima del decesso
Talvolta, negli anni precedenti, si formano conti cointestati genitore-figlio, oppure si registrano prelievi importanti dal conto del genitore per spese del figlio. Anche qui vale la logica: se i movimenti hanno arricchito stabilmente il figlio (pagamenti di prezzo, lavori, arredi durevoli), possono essere considerati liberalità da riportare; se sono spese ordinarie o assistenziali, di norma non incidono sulla successione. La ricostruzione cronologica dei movimenti, assistita da un dossier bancario completo, è spesso decisiva.

Come si attiva la tutela: percorso consigliato
In presenza di contestazione tra coeredi è utile procedere con ordine:
1. Inventario documentale: acquisire titoli, bonifici, contratti, fatture, comunicazioni; predisporre un indice cronologico unico accessibile al professionista.
2. Analisi qualificatoria: distinguere tra spese di mantenimento, liberalità modiche e donazioni indirette rilevanti; isolare gli interventi realmente accrescitori.
3. Valutazioni tecniche: quando il bene esiste ancora, incaricare una perizia aggiornata (anche estimativa retrospettiva quando servono valori a una certa data).
4. Tracciamento delle restituzioni: se si invoca il prestito, documentare pagamenti di rientro; in difetto, valutare la comparsa della liberalità.
5. Proposta di riparto: simulare gli scenari (conferimento in natura o conguaglio), stimare gli effetti su legittime e quote, preparare una bozza di accordo.
6. Diffida e negoziazione assistita: un invito formale a definire, con allegato il prospetto ricostruttivo; in alternativa, mediazione o ricorso giudiziale quando necessario.

Riduzione delle disposizioni lesive
Se le liberalità, sommate alle disposizioni testamentarie, comprimono la quota che spetta per legge a determinati eredi, si può promuovere l’azione di riduzione nei confronti del beneficiario per riequilibrare le quote. È una tutela incisiva, che richiede un conteggio accurato e una strategia coerente con i tempi della successione e le utilità da recuperare.

Aspetti fiscali e profili notarili
Le donazioni indirette possono avere riflessi fiscali e notarili. Talvolta emergono dichiarazioni sostitutive rese al notaio o causali di bonifico che orientano la qualificazione; in altri casi si rende utile una sanatoria formale in fase divisoria, per rendere opponibile ai terzi l’assetto patrimoniale concordato. La valutazione va fatta caso per caso con i professionisti coinvolti.

Errori ricorrenti da evitare
• Sottovalutare la prova: affermazioni generiche su “aiuti di famiglia” non reggono; servono tracciati e riscontri temporali puntuali.
• Confondere prestito e liberalità: senza documenti di rientro, la tesi del prestito è difficilmente sostenibile.
• Focalizzarsi solo sul valore storico: ai fini del riparto conta spesso il valore attuale del vantaggio, non solo quanto speso all’epoca.
• Ignorare il coniuge/convivente del beneficiario quando l’immobile è intestato a entrambi.
• Tralasciare la dispensa o le volontà del de cuius contenute in testamento o in scritti privati coerenti.

Domande frequenti su questo caso particolare

Il fatto che l’aiuto risalga a molti anni fa impedisce di farlo valere oggi?
No. Se è dimostrabile e ha creato un arricchimento stabile, può essere considerato nella ricostruzione dell’eredità, con le cautele del caso.

Se l’immobile è stato venduto, il tema si chiude?
Non necessariamente. Il vantaggio può sopravvivere nella liquidità o in altri beni acquistati. Si lavora sulla tracciabilità dei flussi e sulla prova del nesso.

E se c’era un testamento che tace sull’aiuto?
Il silenzio non equivale a dispensa. La liberalità può essere ugualmente considerata nella divisione, salvo volontà espresse in senso contrario e nel rispetto delle quote dovute.

Gli arredi e i lavori rientrano?
Se hanno determinato un aumento stabile di valore (per esempio ristrutturazioni importanti), possono essere valutati; gli arredi ordinari tendono a non incidere.

È sempre preferibile agire in giudizio?
La via giudiziale è una tutela necessaria quando la trattativa non è praticabile. Nelle questioni familiari, una negoziazione assistita basata su dossier, perizia e scenari chiari spesso offre tempi più rapidi e un risultato più prevedibile.



Dati utili da raccogliere subito
• Estratti conto e causali dei movimenti in prossimità dell’acquisto e dei lavori.
• Preliminare, rogito, fatture, SAL, contratti di mutuo e quietanze.
• Eventuali e-mail, messaggi o note del tempo che diano contezza della natura dell’intervento.
• Perizia sintetica dell’immobile allo stato attuale o alla data di riferimento utile al riparto.

Nota informativa

I contenuti di questa pagina hanno esclusivamente scopo divulgativo e informativo. Non costituiscono parere legale né sostituiscono la consulenza personalizzata di un professionista, necessaria per valutare correttamente ogni caso concreto. La normativa può variare nel tempo e alcune informazioni potrebbero non rispecchiare più la disciplina vigente alla data di lettura. La consultazione di questo testo non instaura alcun rapporto professionale tra l’utente e lo Studio Legale Zardo. Lo Studio declina ogni responsabilità per scelte o iniziative assunte dal lettore sulla sola base delle informazioni qui riportate.

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