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Cosa succede se non firmo un contratto già concordato?

Non firmare un contratto già discusso può comportare conseguenze legali se si è creato un legittimo affidamento. Analisi delle regole e dei rischi.

Una penna appoggiata su un contratto non firmato

“Buongiorno Avvocato, ho discusso a lungo con un fornitore e abbiamo trovato un accordo sul prezzo e sulle condizioni. Però ora ho dei dubbi e non sono convinto di firmare il contratto. Cosa rischio se decido di non firmare, anche dopo aver dato la mia disponibilità?”

È una situazione più frequente di quanto si pensi. Spesso, dopo trattative lunghe e faticose, una delle parti si tira indietro al momento della firma. La domanda che sorge spontanea è: l’accordo verbale basta a vincolare le parti, oppure è necessario sottoscrivere il contratto? E soprattutto: si può essere ritenuti responsabili se, pur avendo discusso i termini, si decide di non firmare?

L’importanza della forma del contratto

Nel diritto civile, la regola generale è che i contratti non richiedono una forma particolare, salvo i casi in cui la legge impone la forma scritta (ad esempio per la vendita di immobili o per i contratti di locazione di durata superiore a nove anni).
Ciò significa che, in teoria, un contratto può essere valido anche se concluso verbalmente, purché vi sia l’accordo tra le parti su tutti gli elementi essenziali.

Accordo verbale e contratto scritto

Quando si raggiunge un accordo a voce o tramite scambio di email, si potrebbe già avere un contratto valido. Tuttavia, senza la firma, diventa difficile dimostrare l’esistenza dell’accordo in caso di contenzioso.
Ecco perché la firma resta uno strumento fondamentale: dà certezza, prova documentale e tutela entrambe le parti.

La responsabilità precontrattuale

Se una parte si tira indietro all’ultimo momento, senza una giustificazione valida, può essere chiamata a rispondere di responsabilità precontrattuale.
Si tratta di una responsabilità che non nasce dall’esistenza di un contratto, ma dal comportamento scorretto durante le trattative.
Esempio: se una parte ha creato nell’altra il legittimo affidamento che il contratto sarebbe stato firmato, e poi si ritira immotivatamente, può essere tenuta a risarcire i danni subiti dall’altra parte (spese sostenute, tempo perso, occasioni mancate).

Cosa si intende per “legittimo affidamento”

Il legittimo affidamento è la ragionevole convinzione che un accordo verrà concluso. Non basta una semplice trattativa iniziale: occorrono segnali concreti come bozze di contratto pronte, email che confermano i termini, invio di documentazione o addirittura l’inizio dell’esecuzione. In questi casi, il rifiuto improvviso di firmare può configurare un comportamento scorretto.

I casi in cui il rifiuto di firmare non comporta conseguenze

Ci sono situazioni in cui non firmare un contratto non ha conseguenze legali:
• se le trattative erano ancora in una fase preliminare,
• se non era stato raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali,
• se vi sono motivi giustificati (ad esempio, la scoperta di informazioni rilevanti non comunicate prima).
In questi casi, il ritiro è legittimo e non dà diritto ad alcun risarcimento.

Esempi pratici

Un acquirente discute con un venditore il prezzo di una casa, concorda verbalmente ma non firma il preliminare: senza la forma scritta, il contratto non è valido, perché la legge richiede espressamente la sottoscrizione.
Un imprenditore negozia con un fornitore, stabilisce via email i termini di consegna e i prezzi, e all’ultimo decide di non firmare: il fornitore potrebbe chiedere il risarcimento dei danni per le spese già sostenute, se prova che l’accordo era ormai definito.
Un privato concorda a voce il prezzo di un lavoro di ristrutturazione, ma non firma alcun preventivo: l’impresa non può imporre l’esecuzione, ma può chiedere il rimborso di spese già sostenute in buona fede (ad esempio progettazioni, sopralluoghi complessi).

Le prove in giudizio

In mancanza di firma, diventa fondamentale la prova dell’accordo. Email, messaggi, bozze di contratto, testimoni e qualsiasi elemento che dimostri l’avanzamento delle trattative possono essere utilizzati. Il giudice valuterà se vi era o meno un affidamento legittimo nella conclusione del contratto.

Domande frequenti dei clienti

“Se non firmo, possono obbligarmi a farlo?”
No. Nessuno può essere costretto a firmare un contratto contro la propria volontà. Al massimo, si può essere condannati a risarcire i danni derivanti dal comportamento scorretto durante le trattative.

“Se firmo un preventivo, vale come contratto?”
Sì, se contiene tutti gli elementi essenziali (oggetto, prezzo, tempi), il preventivo firmato ha valore di contratto.

“Se ho solo detto sì a voce, sono obbligato?”
Dipende dal tipo di contratto. Per alcuni (come la vendita di immobili) serve per forza la forma scritta. Per altri, l’accordo verbale può avere valore, ma è difficile da provare.

“E se l’altra parte ha già sostenuto delle spese?”
Se dimostra che le spese erano giustificate dall’affidamento alla firma del contratto, può chiedere il rimborso a titolo di responsabilità precontrattuale.

“Il contratto via email vale?”
Sì, se dallo scambio emerge un accordo chiaro su tutti i punti essenziali. La firma digitale dà ancora più certezza.

Conclusione

Non firmare un contratto già concordato non comporta sempre responsabilità. Molto dipende dal tipo di contratto, dalla fase delle trattative e dal comportamento tenuto. È fondamentale distinguere tra una trattativa ancora aperta e un accordo già definito. Quando il ritiro è ingiustificato e improvviso, il rischio è di dover risarcire l’altra parte per le spese e i danni subiti.

Per evitare contenziosi, il consiglio è di affrontare sempre le trattative con trasparenza e correttezza, chiedendo la consulenza di un avvocato prima della firma.

Nota informativa

I contenuti di questa pagina hanno esclusivamente scopo divulgativo e informativo. Non costituiscono parere legale né sostituiscono la consulenza personalizzata di un professionista, necessaria per valutare correttamente ogni caso concreto. La normativa può variare nel tempo e alcune informazioni potrebbero non rispecchiare più la disciplina vigente alla data di lettura. La consultazione di questo testo non instaura alcun rapporto professionale tra l’utente e lo Studio Legale Zardo. Lo Studio declina ogni responsabilità per scelte o iniziative assunte dal lettore sulla sola base delle informazioni qui riportate.

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