Il “debito eterno” del fideiussore
- avv. Emanuela Zardo
- 7 giorni fa
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Profili di legittimità, abusi ricorrenti e strumenti di tutela
Il ruolo del fideiussore nell’ambito delle obbligazioni bancarie
La figura del fideiussore, nella prassi bancaria, assume un ruolo cruciale nella concessione del credito. Si tratta, com’è noto, di una garanzia personale con cui un soggetto terzo si obbliga nei confronti del creditore per l’adempimento dell’obbligazione altrui. Tale strumento, di per sé lecito, può tuttavia degenerare in un vincolo eccessivamente gravoso e talora privo di equilibrio giuridico, specialmente quando viene redatto secondo schemi contrattuali predisposti unilateralmente dagli istituti di credito.
Accade frequentemente che il garante si trovi a rispondere a distanza di molti anni, in modo automatico, per obbligazioni già estinte, prescritte o comunque modificate nel tempo senza alcuna sua partecipazione.
Clausole abusive e nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI
Numerose fideiussioni bancarie sono state predisposte secondo moduli standard redatti dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana). Tali schemi sono stati oggetto di censura da parte della Banca d’Italia e, successivamente, della giurisprudenza di merito e di legittimità, in quanto contenenti clausole anticoncorrenziali e vessatorie, contrarie all’art. 2 della Legge Antitrust (Legge n. 287/1990).
In particolare, le clausole più critiche riguardano:
la rinuncia ai termini di decadenza e prescrizione;
la prosecuzione della garanzia anche in caso di modifiche del rapporto principale;
l’estensione della responsabilità oltre i limiti ragionevoli dell’obbligazione originaria.
La nullità di tali clausole – ove accertata – può determinare l’invalidità parziale o totale della fideiussione, con conseguente esclusione di responsabilità del garante.
La cessazione della garanzia e l’estinzione dell’obbligazione principale
Altro profilo di rilievo riguarda l’effetto della estinzione dell’obbligazione principale sulla posizione del fideiussore. La giurisprudenza ha più volte ribadito che il garante non può essere chiamato a rispondere per obbligazioni ormai estinte, sia per intervenuta prescrizione, sia per pagamento, transazione, o decadenza.
In assenza di atti interruttivi validamente notificati, il fideiussore può eccepire l’intervenuta estinzione dell’obbligazione e respingere richieste di pagamento tardive o infondate.
Rilevanza attuale e strumenti di tutela
Il tema conserva particolare attualità, soprattutto in un contesto economico incerto, nel quale molte posizioni fideiussorie vengono riattivate a distanza di anni. È essenziale, per il garante, effettuare un’analisi tecnica della fideiussione sottoscritta, del suo contenuto e della sua attualità, con particolare attenzione alle clausole potenzialmente nulle o inefficaci.
Allo stesso tempo, si rende necessario valutare con rigore:
la natura del rapporto principale;
le eventuali modifiche intervenute;
i termini di decorrenza della prescrizione;
l’esistenza di cause di cessazione della garanzia.
Conclusione
Il garante non è un debitore di secondo piano: è un soggetto titolare di diritti e tutele, la cui responsabilità deve essere valutata in modo conforme al principio di proporzionalità e di buona fede. Ogni fideiussione merita un’analisi puntuale, specie quando redatta su schemi standard. In molti casi, è possibile eccepire l’invalidità della garanzia o l’estinzione del debito, evitando responsabilità ingiuste o sproporzionate.

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