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Documentazione bancaria e accordo per l’accollo di un debito d’impresa

Accollo del debito nei rapporti d’impresa: quando il debitore originario viene liberato

2 ott
Tempo di lettura: 3 min

Nei rapporti d’impresa può accadere che un soggetto assuma il debito di un altro: per esempio in una riorganizzazione societaria, in una compravendita di beni o in un accordo collegato alla cessione di un’attività. L’accollo disciplina proprio questa situazione, ma l’ingresso del nuovo debitore non significa automaticamente che quello originario sia liberato.

Per capire chi resta obbligato occorre distinguere l’accordo tra debitore e accollante dalla posizione del creditore e verificare se quest’ultimo abbia aderito all’operazione e se abbia espressamente liberato il debitore iniziale.

Che cos’è l’accollo

L’accollo è l’accordo con cui un terzo assume il debito del debitore verso un creditore. La disciplina generale è contenuta nell’articolo 1273 del codice civile e richiede di leggere separatamente il rapporto interno tra debitore e accollante e gli effetti che l’accordo produce nei confronti del creditore.

Nella pratica commerciale l’accollo può comparire in operazioni di compravendita, trasferimenti patrimoniali, riorganizzazioni o accordi di rientro.

Accollo interno e accollo con effetti verso il creditore

Se l’accordo resta confinato ai rapporti tra debitore e terzo, il creditore non acquista automaticamente un nuovo obbligato sulla base del solo accordo interno. Quando invece il creditore aderisce alla stipulazione fatta a suo favore, l’accollo produce effetti anche nei suoi confronti secondo la disciplina applicabile.

Per questo un contratto tra due imprese che prevede che una di esse «si faccia carico» di un debito deve essere letto con attenzione: la formula economica utilizzata non basta da sola a definire gli effetti verso il creditore.

Quando il debitore originario è liberato

La liberazione del debitore originario non è una conseguenza automatica dell’accollo. Occorre che ciò risulti dalle condizioni dell’operazione e dalla volontà del creditore nei casi in cui la disciplina richiede il suo intervento.

Se la liberazione non si produce, il debitore originario può restare obbligato insieme all’accollante. È quindi essenziale evitare formule ambigue quando l’obiettivo economico dell’operazione è trasferire integralmente il peso del debito.

Il ruolo del creditore

Il creditore deve valutare il nuovo soggetto che assume l’obbligazione, soprattutto quando l’operazione comporta una richiesta di liberazione del debitore originario. Capacità patrimoniale, garanzie e condizioni del debito possono incidere sulla decisione.

Una semplice comunicazione dell’accordo non equivale sempre a un consenso liberatorio. Se l’obiettivo è ottenere la sostituzione del debitore, il documento dovrebbe chiarire espressamente gli effetti concordati.

Garanzie e obblighi accessori

Quando al debito sono collegate fideiussioni, ipoteche, pegni o altre garanzie, l’accollo deve essere coordinato con tali rapporti. Il trasferimento economico del debito non consente di presumere che ogni garanzia segua automaticamente la struttura desiderata dalle parti.

Prima di firmare è opportuno ricostruire chi ha prestato la garanzia, per quale debito e con quali limiti, verificando se l’operazione richieda consensi o atti ulteriori.

Eccezioni dell’accollante

La posizione dell’accollante dipende anche dal contratto con cui il debito viene assunto. Le contestazioni opponibili e i limiti dell’obbligazione devono essere valutati sulla base dell’accordo e della disciplina dell’accollo.

Una descrizione generica del debito, priva di riferimenti a importo, scadenze e contratto originario, aumenta il rischio di discussioni successive.

Documenti da verificare

Occorre mettere in fila contratto originario, importo residuo, accordo di accollo, eventuale adesione del creditore, garanzie e comunicazioni tra le parti. Se il debito è bancario, vanno esaminati anche eventuali piani di ammortamento, modifiche e accordi di rientro.

Il punto decisivo è far coincidere l’obiettivo economico dell’operazione con gli effetti giuridici effettivamente documentati.

 
 
 

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