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Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

 

Le decisioni assunte in sede di separazione o di divorzio non sono immutabili.

La vita delle persone, infatti, è soggetta a cambiamenti che possono incidere in modo significativo sugli accordi o sui provvedimenti giudiziali riguardanti i figli, l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile.

 

Per questo l’ordinamento consente di chiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, ogni volta che intervengano fatti nuovi e sopravvenuti che rendano non più adeguato l’assetto stabilito in precedenza.

 

 

La natura delle condizioni

 

Le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio riguardano, di norma:

 

  • l’affidamento e il collocamento dei figli minori,

  • il contributo al loro mantenimento,

  • l’eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge,

  • l’assegno divorzile,

  • l’uso della casa familiare.

 

Si tratta di decisioni fondate sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui vengono assunte. Ma se tali circostanze mutano, l’equilibrio raggiunto può non essere più attuale né giusto.

 

 

Quando è possibile chiedere la modifica

 

La modifica delle condizioni può essere chiesta quando intervengono circostanze nuove, rilevanti e stabili.

Alcuni esempi:

 

  • variazione del reddito di uno dei genitori (nuovo lavoro, perdita di occupazione, pensionamento),

  • sopravvenute esigenze dei figli (crescita, studi universitari, spese mediche particolari),

  • nuove convivenze o matrimoni,

  • cambiamenti di residenza che incidono sul collocamento dei minori.

 

Il giudice valuta se tali mutamenti giustifichino una revisione, sempre nell’ottica di tutelare l’interesse dei figli e garantire un equilibrio tra le parti.

 

 

La procedura

 

La richiesta di modifica deve essere presentata al tribunale competente.

Il giudice, esaminate le istanze e le prove, può disporre l’audizione dei genitori, dei figli (se hanno raggiunto un’età e una maturità adeguata) e, nei casi più delicati, può richiedere indagini ai servizi sociali o consulenze tecniche.

 

La decisione si conclude con un provvedimento che sostituisce, in tutto o in parte, le condizioni originarie.

 

 

Modifica consensuale

 

Oltre al procedimento giudiziale, i coniugi possono raggiungere un accordo e presentarlo congiuntamente al tribunale o al sindaco, a seconda delle situazioni.

Anche in questo caso, l’accordo è sottoposto al controllo dell’autorità competente, che ne verifica la conformità alla legge e la tutela degli interessi dei figli.

 

 

Effetti della modifica

 

La modifica produce effetti dal momento della pronuncia del nuovo provvedimento o dalla sottoscrizione dell’accordo omologato.

Non ha valore retroattivo: ciò significa che eventuali assegni non versati o arretrati rimangono comunque dovuti secondo le condizioni precedenti, salvo diversa disposizione espressa del giudice.

 

 

L’interesse dei figli come parametro centrale

 

Ogni decisione, sia nella fase iniziale sia in quella di revisione, deve essere assunta tenendo conto del bene primario dei figli.

Questo principio orienta il giudice nella valutazione dei nuovi assetti, che devono garantire la stabilità e la continuità educativa, senza pregiudicare la crescita armoniosa dei minori.

 

 

Conclusioni

 

La modifica delle condizioni di separazione o divorzio rappresenta uno strumento di equilibrio, che consente di adattare le regole della vita familiare ai cambiamenti sopravvenuti.

La flessibilità dell’ordinamento risponde all’esigenza di proteggere i minori e di garantire soluzioni giuste anche in contesti che evolvono nel tempo.


 

 

Studio Legale Avv. Emanuela Zardo

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