Responsabilità precontrattuale: quando un accordo “saltato” può generare un risarcimento
Anche una trattativa non conclusa può generare conseguenze legali. Ecco quando scatta la responsabilità precontrattuale e quali danni sono risarcibili.

Nel mondo degli affari, le trattative tra imprese possono durare settimane o mesi e comportare investimenti di tempo, risorse e aspettative. Può accadere che, dopo una lunga negoziazione, una delle parti decida di interrompere il dialogo senza apparente motivo.
In questi casi, sorge spontanea la domanda: esiste una tutela giuridica per chi subisce la rottura ingiustificata delle trattative?
La risposta si trova nel principio della responsabilità precontrattuale, disciplinato dall’articolo 1337 del Codice Civile.
Il dovere di buona fede nelle trattative
La norma stabilisce che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Ciò significa che, anche prima della firma di un accordo, esistono obblighi di correttezza e lealtà reciproca.
Le trattative commerciali non sono un “territorio libero”: chi le avvia e poi le interrompe arbitrariamente può essere tenuto a risarcire l’altra parte per i danni subiti.
Quando si configura la responsabilità precontrattuale
Non ogni trattativa non conclusa genera un risarcimento.
La responsabilità sorge solo se:
• una parte ha alimentato nell’altra un legittimo affidamento sulla conclusione dell’accordo;
• la rottura è avvenuta senza giustificato motivo o in modo contrario alla buona fede;
• la parte lesa ha sostenuto spese o investimenti confidando nel perfezionamento del contratto.
È un principio di equilibrio: la libertà di non contrattare resta garantita, ma non può essere esercitata con leggerezza o in modo scorretto.
Esempi pratici
Sono stati riconosciuti casi di responsabilità precontrattuale, ad esempio, quando:
• un’impresa ritira improvvisamente la propria disponibilità dopo aver ottenuto documenti riservati o preventivi dettagliati dall’altra parte;
• vengono avviate trattative avanzate con scambi di bozze contrattuali e successiva rottura immotivata;
• un contraente induce l’altro a sostenere spese preparatorie o a rinunciare ad altre opportunità.
Al contrario, non vi è responsabilità se la trattativa viene interrotta per motivi oggettivi, come un mutamento delle condizioni economiche, la mancata approvazione del bilancio o la perdita di un requisito tecnico indispensabile.
Cosa si può ottenere
Il risarcimento copre esclusivamente il danno da affidamento: non il guadagno che si sarebbe ottenuto dal contratto, ma le spese sostenute e le perdite subite per aver confidato nella sua conclusione.
Ad esempio, costi di viaggio, consulenze, tempo impiegato, rinuncia ad altre opportunità contrattuali.
Lettere di intenti e memorandum d’intesa
Molte imprese usano documenti preliminari per definire i punti dell’accordo: lettere di intenti, memorandum o pre-accordi.
Tali strumenti non vincolano come un contratto, ma possono generare responsabilità se le parti si comportano in modo incoerente con gli impegni dichiarati.
In particolare, una lettera di intenti “vincolante” può già costituire un obbligo a negoziare in buona fede e, se disattesa, portare a un risarcimento.
Differenza tra responsabilità precontrattuale e inadempimento
La responsabilità precontrattuale si colloca nella fase precedente alla conclusione del contratto.
Quando invece il contratto è già stato firmato e una parte non rispetta le obbligazioni assunte, si parla di inadempimento contrattuale.
La distinzione è fondamentale, perché nel primo caso il danno riguarda solo le spese inutilmente sostenute, mentre nel secondo si estende anche al mancato guadagno.
Prevenire le controversie
Per evitare il rischio di contenzioso, è consigliabile formalizzare ogni fase delle trattative, specificando se i documenti scambiati hanno valore vincolante o meno.
Anche una semplice clausola di “non vincolatività delle trattative” può limitare i rischi, purché sia coerente con la condotta tenuta dalle parti.
Domande frequenti (FAQ)
1. Posso chiedere un risarcimento se l’altra parte interrompe improvvisamente le trattative?
Sì, ma solo se l’interruzione è ingiustificata e ha violato il principio di buona fede, causando un danno concreto.
2. È sufficiente uno scambio di email per dimostrare la trattativa?
Sì, la corrispondenza elettronica può essere prova dell’esistenza e dello stato delle trattative, se dimostra un avanzato livello di accordo.
3. Posso essere responsabile anche se non ho mai firmato nulla?
Sì. La responsabilità precontrattuale nasce dal comportamento tenuto durante le trattative, non dalla firma di un contratto.
4. Quanto posso chiedere a titolo di risarcimento?
Solo le spese e i danni economici effettivi derivanti dal legittimo affidamento nella conclusione dell’accordo.
5. Come posso tutelarmi come impresa?
Formalizzando ogni passaggio, evitando promesse premature e specificando per iscritto che le trattative non sono ancora vincolanti.
Conclusione
La responsabilità precontrattuale rappresenta un principio di equilibrio nel diritto commerciale: tutela la libertà di contrattare, ma impone correttezza e lealtà.
Per le imprese, significa che anche una trattativa non conclusa può generare obblighi economici se gestita con superficialità.
Agire con trasparenza e documentare ogni fase è la strategia migliore per prevenire contenziosi e mantenere rapporti commerciali fondati sulla fiducia reciproca.
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