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Clausole di limitazione di responsabilità e manleva nei contratti tra imprese: cosa regge davvero.

Equilibrio tra rischio, prevedibilità e buona fede: criteri per costruire tutele efficaci senza irrigidire i rapporti

manager al tavolo che confrontano clausole su fogli stampati con laptop accanto; mani e documenti di Clausole di limitazione di responsabilità

Nella contrattualistica d’impresa le clausole di limitazione di responsabilità e di manleva sono strumenti centrali per governare il rischio. Individuano chi sopporta certe conseguenze economiche, definiscono confini all’esposizione di ciascuna parte, favoriscono prezzi e tempi coerenti. Proprio perché incidono in modo significativo sull’equilibrio del contratto, richiedono redazione accurata, consapevolezza dei loro effetti e, soprattutto, una base di consenso chiara e tracciabile.

Il punto non è “scaricare” il rischio sull’altro, ma allocarlo in modo prevedibile rispetto alla natura della prestazione, al valore economico e all’interesse perseguito. Una clausola credibile è quella che resiste alle sollecitazioni della realtà operativa: non promette immunità assolute, non pretende rinunce incompatibili con la dignità professionale o con l’ordine pubblico, non contraddice la funzione del contratto.

Limitazione di responsabilità: perché è utile e dove può fallire

La limitazione di responsabilità non è un espediente difensivo; è un parametro economico. Se il fornitore conosce in anticipo l’ampiezza massima della propria esposizione, può dimensionare prezzi, riserve e organizzazione interna. Allo stesso tempo, l’acquirente ottiene un quadro chiaro per misurare coperture assicurative, piani di continuità e rimedi in caso di disservizi.

A fallire non è l’idea in sé, ma la sproporzione. Sono fragili, ad esempio, le formule indistinte che pretendono di escludere qualsiasi responsabilità “a prescindere”, senza distinguere tra ipotesi lievi e condotte gravemente scorrette; oppure quelle che, in concreto, lasciano l’altra parte priva di tutela proprio in relazione all’interesse principale del contratto. In termini semplici: una limitazione funziona quando è coerente con il tipo di rischio che il contratto genera e con le aspettative ragionevoli delle parti.

Manleva: funzione, campo di applicazione e accortezze

La manleva è l’impegno di una parte a tenere indenne l’altra da pretese o danni che provengono da terzi o che, comunque, rientrano nella sfera di controllo del manlevante. È utile quando il rischio nasce da elementi che l’altra parte non governa (ad esempio diritti di proprietà intellettuale su componenti forniti dal produttore, o sanzioni legate a requisiti normativi dell’ambito in cui opera il fornitore).

Per essere efficace, la manleva deve delimitare il perimetro: quali eventi copre, quali costi rimborsa, quali procedure di gestione del contenzioso attiva. Più la clausola è chiara nel descrivere “quando scatta” e “come si attiva”, maggiore è la probabilità che funzioni anche nella pratica, senza aprire conflitti sul “chi fa cosa” quando la criticità si manifesta.

Proporzione e interesse meritevole

Le clausole che regolano il rischio non vivono nel vuoto. Devono restare ancorate a un interesse meritevole di tutela, non comprimere diritti essenziali in modo irragionevole, non rovesciare il contratto contro la sua finalità. Un esempio: nei servizi continuativi ad alta dipendenza operativa, una limitazione che sterilizza qualunque responsabilità per interruzioni prolungate rischia di essere letta come incoerente con la causa del contratto stesso. All’opposto, un fornitore chiamato a rispondere senza limiti per qualsiasi effetto indiretto si troverebbe esposto a rischi che nessuna organizzazione sana può sostenere. La misura è la cifra della validità.

Coerenza tra testo, assicurazioni e condotta

Un contratto ben scritto non basta se la realtà lo smentisce. Dove le prestazioni espongono a rischi significativi, è opportuno che i limiti di responsabilità e le manleve siano allineati alle coperture assicurative e alle procedure interne (segnalazione incidenti, piani di risposta, referenti). Anche la condotta conta: una parte che, di fronte a un disservizio, collabora alla mitigazione del danno e facilita l’attivazione delle coperture rende più credibile la propria posizione nel rivendicare l’applicazione della clausola.

Rapporti continuativi e SLA: il ruolo dei rimedi specifici

Nei rapporti continuativi, soprattutto nei servizi, la tutela reale non è affidata solo alla clausola generale di limite o manleva, ma a rimedi operativi concordati: livelli minimi di servizio, tempi di ripristino, indennizzi predefiniti, crediti di servizio. Sono strumenti che non sostituiscono la responsabilità, ma la disciplinano in modo prevedibile, riducendo l’alea e favorendo la chiusura delle criticità in via amministrata, senza contenzioso.

Cross-border: lingua, legge applicabile, foro

Nei contratti internazionali, la tenuta di limitazioni e manleve è sensibile a legge applicabile e foro. La stessa formula può essere interpretata in modo diverso a seconda dell’ordinamento. Inserire una cornice chiara (lingua del contratto, legge e giudice/arbitrato) non è formalismo: è condizione di effettività. Ugualmente rilevante è la coerenza con le policy regolatorie del settore (esportazioni, sanzioni internazionali, protezione dati), che talvolta impongono responsabilità non derogabili.

Due rischi opposti da evitare

Il primo rischio è la clausola-fortezza: un testo rigido, pensato per escludere tutto, che finisce per essere poco credibile e, in caso di crisi, difficilmente spendibile. Il secondo è la clausola-aperta: formule generiche, rassicuranti sulla carta, ma prive di reale valore operativo quando servono. Tra i due estremi c’è la via professionale: clausole chiare, proporzionate, attivabili.

Domande ricorrenti

Una limitazione di responsabilità “onnicomprensiva” mi protegge davvero?
Le formule che pretendono di escludere qualsiasi responsabilità, senza distinzioni, sono deboli e spesso controproducenti. Funzionano meglio limiti proporzionati e coerenti con la prestazione.

La manleva può coprire anche errori dell’altra parte?
La manleva presidia il rischio che ricade nella sfera del manlevante. Pretendere che copra condotte autonome dell’altra parte (o di terzi fuori controllo) espone a contestazioni e inefficacia pratica.

È utile distinguere tra danno diretto e indiretto?
Può esserlo, se la distinzione è definita con chiarezza e non finisce per svuotare la tutela dell’interesse principale del contratto. La chiarezza semantica evita contenziosi di qualificazione.

Se ho un’assicurazione, posso limitare più ampiamente la responsabilità?
Assicurazione e clausole devono parlarsi: la copertura non sostituisce la responsabilità contrattuale, la sostiene nei limiti previsti. Meglio evitare promesse che eccedono ciò che l’assicurazione riconosce.

Nei servizi critici, è sufficiente il limite “generale” o servono rimedi specifici?
Gli SLA con indennizzi predefiniti aiutano a gestire il rischio in maniera prevedibile e spesso consentono di chiudere le criticità senza aprire una lite.

Conclusione

Limitazioni di responsabilità e manleve sono strumenti di equilibrio, non di forza. Valgono quando riflettono il rischio reale, sono spiegate con trasparenza in trattativa, trovano accettazione consapevole e si integrano con procedure, assicurazioni e rimedi di servizio. È questa la via che consente alle imprese di pianificare, ai rapporti di durare e alle controversie — quando sorgono — di trovare un esito composto e razionale.

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